Art. 1
Costituzione, Denominazione e Sede
1.
L’Associazione Pro Loco Casauria di Tocco da Casauria, costituita con
atto pubblico in data 6 giugno 1966 n. 26.349 di repertorio Dott. Giuseppe
Grilli, notaio in Torre de’ Passeri (Pescara), registrato a Popoli il
7/06/1966 al n. 282, svolge la sua
attività nel territorio del Comune di
Tocco da Casauria per una durata illimitata.
2.
3.
4.
5.
Con l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Pro Loco della
Provincia di Pescara, la denominazione “Pro Loco Casauria di Tocco da Casauria”
viene riconosciuta e tutelata a norma di legge.
Art. 2
Finalità
1.
2.
In particolare
a)
riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo
turistico-culturale della località, senza limiti di partecipazione per i
cittadini residenti e non nella località medesima;
b)
tutelare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione
all’intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, artistiche e
monumentali della località;
c)
svolgere una fattiva opera di convinzione per rendere
turisticamente accogliente il centro, attraverso:
-
il risanamento igienico-sanitario del tessuto urbano nella sua
globalità;
-
l’abbellimento di piazze, giardini ed abitazioni anche con piante e
fiori, nel rispetto scrupoloso ed attento delle linee urbanistiche ed
architettoniche che costituiscono il patrimonio preesistente;
-
una razionale segnaletica di itinerari escursionistici ed un
efficiente servizio di trasporti pubblici, da realizzare segnalando alla
Regione, alle Province ed ai Comuni le eventuali carenze;
-
l’allestimento di materiale di propaganda turistica, segnalando
alla A.P.T.R. le eventuali deficienze al riguardo;
d)
promuovere:
-
l’istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti;
- l’apertura di punti di informazione e
accoglienza ai turisti, anche con eventuale richiesta alla Regione di usare la
denominazione IAT ai sensi della vigente normativa;
-
l’istituzione di un telefono pubblico;
e)
coadiuvare l’A.P.T.R. e gli Enti Pubblici a livello comunale,
intercomunale, provinciale e regionale, nella promozione intesa a diffondere la
conoscenza della zona e di tutte le località turistiche regionali;
f)
realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un
effettivo richiamo turistico, anche d’intesa ed in collaborazione con le Pro
Loco facenti parte dello stesso comprensorio;
g)
organizzare e promuovere la costruzione, il miglioramento e la
fruizione dell’attrezzatura ricettiva complementare (campeggi, ostelli della
gioventù, villaggi turistici, case per ferie, aziende agrituristiche, residenze
di campagna, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, B&B, ecc.);
h)
sollecitare la costruzione ed il miglioramento dell’attrezzatura
ricettiva di tipo alberghiero;
i)
diventare parte attiva dell’eventuale sistema turistico locale
operante nel proprio territorio;
j)
presentare alla Regione, per l’eventuale finanziamento, particolari
progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o
comprensoriale, da inserire nel programma turistico regionale, anche in forma
associativa con enti pubblici, imprese, Pro Loco e altre associazioni
costituite da giovani e da donne.
k)
sviluppare attività di carattere sociale;
l)
conservare, recuperare, promuovere e valorizzare i prodotti tipici
locali, le tradizioni culturali ed artigianali, organizzando mostre, convegni,
conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre e ogni altra iniziativa idonea
allo scopo;
m)
gestire circoli nell’ambito del Comune di Tocco da Casauria;
3.
Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le
iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi
statutariamente competenti;
4.
Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di
collaborazione con enti pubblici e privati, anche stipulando apposite
convenzioni.
Art. 3
Soci
1.
L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con
prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
2.
L’iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque, in possesso di
idonei requisiti morali e sociali, ne faccia richiesta mediante l’invio di
domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo, che si dovrà pronunciare
sull’accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 giorni.
3.
La decisione di mancato accoglimento della richiesta di ammissione
deve essere debitamente motivata ed avverso questa l’aspirante Socio può
ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della
stessa.
4.
Tale domanda vale come accettazione del presente Statuto e dei
Regolamenti sociali.
5.
Il Socio è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota
sociale che, essendo destinata a finanziare l’attività dell’Associazione e non
avendo pertanto alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non
è produttiva di alcun interesse o rivalutabilità monetaria.
6.
Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano lo statuto
ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali.
7.
Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l’importo stabilito
per la quota sociale al momento dell’accoglimento della domanda, tutti i Soci
devono effettuare il versamento entro la data stabilita dal Consiglio
Direttivo.
8.
Tutti i Soci, purché maggiorenni, al momento dell’Assemblea, hanno diritto
di:
a)
votare per eleggere gli organi sociali;
b)
essere eletti alle cariche direttive;
c)
votare per l’approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei
Regolamenti;
d)
ricevere la tessera sociale;
e)
frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell’Associazione;
f)
ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g)
ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di
Socio di Pro Loco Unpli in occasione delle attività promosse e/o organizzate
dalla Pro Loco se associata all’Unpli.
9.
I Soci hanno il dovere di:
a)
rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b)
versare la quota sociale;
c)
non operare in danno della Pro Loco.
10.
La qualità di Socio si perde:
a)
per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre
dell’anno decorso;
b)
per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il
socio abbia mancato all’onore ed ai doveri sociali;
c)
per morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi
somma dovuta;
d)
per causa di morte.
11.
La radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio
Direttivo dopo la messa in mora del Socio inadempiente, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, spedita non oltre il terzo mese dalla data di cui al
comma 7 del presente articolo.
12.
Nella suddetta comunicazione deve concedersi il termine di giorni
15 al moroso per eliminare l’inadempienza.
13.
Contro il provvedimento di radiazione, l’interessato può ricorrere
al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
14.
Entro 30 giorni dall’arrivo del ricorso, il Collegio deve
pronunciarsi.
Art. 4
Organi dell’Associazione
1.
Organi della Pro Loco Casauria di Tocco da Casauria sono:
a)
L’Assemblea dei Soci;
b)
Il Consiglio Direttivo;
c)
Il Presidente;
d)
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e)
Il Collegio dei Probiviri.
2.
Tutte le cariche sono gratuite.
3.
Le cariche di Presidente dei tre organi collegiali sono
incompatibili con quelle politiche.
Art. 5
Assemblea dei Soci
1.
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il
versamento della quota sociale avvenuta almeno 10 giorni prima della data
fissata per la riunione dell’Assemblea.
2.
Ciascuno dei componenti l’Assemblea dispone di un solo voto, non
essendo ammesse deleghe.
3.
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni,
prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci.
4.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per
determinazione propria, o previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero
quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei
Soci aventi diritto al voto.
5.
La convocazione, da spedirsi non meno di 10 giorni prima
dell’adunanza, deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo
della riunione.
6.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere fissato il
giorno e l’ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di
un’ora dopo quella fissata per la prima.
7.
Della convocazione dell’Assemblea, del suo ordine del giorno, della
data, ora e luogo fissati per la prima e seconda convocazione, devono essere
inoltre dati idonea pubblicità mediante pubblico manifesto, locandine,
inserzioni su organi di stampa o attraverso altre forme di comunicazione.
8.
L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed
in particolare:
a)
approva il bilancio preventivo con il programma annuo di attività
comprensivo del calendario degli eventi e delle manifestazioni che si intendono
realizzare nel corso dell’anno ed il rendiconto economico e finanziario;
b)
elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti
ed i Probiviri;
c)
delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale
riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione
dell’Assemblea sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno da parte del
Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.
10. L’Assemblea
può essere ordinaria o straordinaria.
11.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria per l’elezione degli
organi sociali ed almeno due volte l’anno, entro il mese di dicembre per
l’approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese di aprile per
l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
12.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria su iniziativa del
Consiglio Direttivo o sulla base di richiesta scritta e motivata di un terzo
dei Soci aventi diritto di voto.
13.
L’Assemblea delibera sempre in via straordinaria sullo scioglimento
anticipato dell’Associazione e sulle modifiche dello Statuto sociale.
14.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed
in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli iscritti e
comunque non inferiore a 10.
15.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei votanti al momento del voto, non sono
considerati votanti gli astenuti. Una copia delle deliberazioni deve essere
affissa con gli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
come i bilanci preventivi ed i rendiconti, in un apposita bacheca esposta al
pubblico.
16.
L’Assemblea deve essere nuovamente convocata se non sono raggiunti
i quorum richiesti.
17.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza
dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il quale designa un Socio ad
esercitare le funzioni di Segretario.
18.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere verbalizzate e
sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
19.
Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro
dichiarazioni.
20.
Il Socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire
personalmente all’Assemblea non può farsi rappresentare da altri.
1.
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Casauria di Tocco da Casauria
è composto da almeno 5 membri e da non più di 15 che vengono eletti
dall’Assemblea con votazione segreta ovvero in modo palese se stabilito
all’unanimità.
2.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene stabilito
dall’Assemblea regolarmente costituita che delibera il rinnovo degli Organi
scaduti.
3.
Le schede di votazione possono indicare più nominativi, purché le
preferenze indicate non superino i 2/3 del numero dei componenti da eleggere.
4.
I membri del Consiglio Direttivo saranno dichiarati eletti secondo
la maggioranza relativa ottenuta nella votazione ed a parità di voti è eletto
chi ha già ricoperto in precedenza incarichi direttivi nella Pro Loco Casauria
di Tocco da Casauria; qualora più candidati abbiano già ricoperto incarichi
direttivi, viene eletto chi è stato membro del Consiglio Direttivo per più
tempo e, persistendo ancora la parità, il più anziano di età.
5.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
6.
Nella loro prima riunione, i Consiglieri eleggono, fra di essi, il
Presidente ed il Vice Presidente a scrutinio segreto ovvero in modo palese se
stabilito all’unanimità.
7.
Qualora, nel corso del quadriennio dall’ultimo rinnovo del
Consiglio Direttivo, uno o più Consiglieri dovesse decadere per qualunque
motivo dalla carica, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti
ed a parità di voti si applicheranno le modalità indicate al comma 4 del
presente articolo.
8.
I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell’avvenuta
surroga, disposta dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo comma 18,
fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
9.
Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la
surroga e venga comunque a mancare la metà più uno degli originari componenti,
si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo dell’intero Consiglio
Direttivo.
10.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l’attività dell’Associazione.
11.
Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente
alla competenza dell’Assemblea. In particolare:
a)
predispone il regolamento interno riguardante disposizioni di
funzionamento ed organizzazione non contemplati nel presente Statuto e lo
svolgimento dei servizi dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei Soci;
b)
delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione
dell’attività dell’Associazione nei limiti del presente statuto e delle
deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, con particolare riferimento ai problemi
di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
c)
delibera sulle assunzioni, sullo stato giuridico, sul trattamento
economico e di quiescenza nonché sul licenziamento del personale dipendente
della Pro Loco;
d)
formula proposte operative da sottoporre all’esame dell’Assemblea
dei soci;
e)
sottopone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e
finanziario all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
12.
Delibera sull’utilizzazione del fondo per le spese impreviste di
cui all’art. 9, comma 8, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea.
13.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vice
Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che
lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi
componenti.
14.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a
mezzo posta o e-mail, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il
luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza, in
modo che i Consiglieri, il Sindaco del Comune di Tocco da Casauria ed i Revisori,
ai quali deve essere in ogni caso inviato l’invito di partecipazione, ne siano
informati almeno un giorno prima della riunione.
15.
Nell’avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato
il giorno e l’ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un’ora dopo di quella fissata per la prima.
16.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima
convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in
seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
17.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti,
non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del
Presidente.
18.
Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del
Consiglio Direttivo senza giustificato motivo deve essere dichiarato decaduto
dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso che, contestualmente,
provvede alla sua sostituzione ove possibile.
Art. 7
Presidente
1.
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del
Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
2.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale
dell’Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche
amministrazioni, da banche, da privati rilasciandone quietanza liberatoria. Ha
anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi
autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può
anche effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni.
3.
Nell’assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni
spettano al Vice Presidente.
4.
Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le
funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo con
maggiore anzianità di carica e, qualora più componenti abbiano la medesima
anzianità di carica, dal più anziano di età.
5.
Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per
speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.
6.
Il Presidente, in caso di urgenza,
può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo
ratifica nella successiva riunione.
Art. 8
Segretario -
Tesoriere
1.
Il Segretario-Tesoriere viene nominato e revocato dal Presidente,
sentito il Consiglio Direttivo, anche fra i Soci. Se non è membro del Consiglio
Direttivo non ha diritto di voto. Può essergli conferita dal Consiglio stesso
una indennità annuale.
2.
Il Segretario-Tesoriere è tenuto all’osservanza delle formalità
richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Redige i verbali delle sedute del
Consiglio Direttivo, conserva l’archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il
Registro dei Soci, cura il regolare andamento amministrativo dell’Associazione
per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del
Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a
sua cura compilati.
3.
Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende
conto direttamente al Presidente.
Art. 9
Amministrazione
1.
Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della
Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni
testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Pro Loco, costituiscono
le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati
dall’art.
2.
L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere
trascritto in apposito registro degli inventari.
3.
I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione devono essere
depositati in conto corrente, presso istituti bancari o presso
l’amministrazione postale, scelti dal Consiglio Direttivo.
4.
Tali conti sono intestati all’Associazione e con firma disgiunta
del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere.
5.
I mandatati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal
Segretario-Tesoriere.
6.
L’esercizio finanziario dell’Associazione Pro Loco inizia con il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre.
7.
Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio
annuale di previsione.
8.
Per le spese impreviste deve essere stanziato annualmente un
apposito fondo a disposizione del Consiglio Direttivo che non deve superare il
50% delle quote associative alla data del 31 dicembre dell’anno decorso. Le
utilizzazioni del fondo devono essere ratificate dall’Assemblea nella
successiva riunione.
9.
Il bilancio preventivo con il programma annuale delle attività
programmate, che l’Assemblea dei Soci deve approvare entro il mese di dicembre,
deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco a disposizione dei
Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per
la riunione della suddetta Assemblea.
10.
Il bilancio di previsione deve essere inviato alla Provincia di
Pescara entro il 31 dicembre.
11.
Il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio chiuso al 31
dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed
a quella dei Revisori dei Conti, entro il 30 aprile deve essere inviato alla
Provincia di Pescara. Esso deve avere le medesime forme di pubblicità previste
al precedente comma 9.
12.
Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente
reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
13.
E’ fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.
Art. 10
Vigilanza e
Controlli
1.
L’Associazione deve agevolare l’azione di vigilanza dell’A.P.T.R.
sulla rispondenza dei punti di informazione e accoglienza ai turisti che siano
stati autorizzati ad usare la denominazione IAT, ai sensi dell’art. 2, lettera
d) del presente Statuto e sulla conformità ai criteri che regolano la rete
degli IAT.
2.
L’Associazione deve collaborare con la Regione o altri organi
eventualmente competenti a predisporre specifici controlli sulla effettiva
destinazione dei fondi erogati dagli stessi.
3.
L’Associazione deve agevolare la Provincia di Pescara nelle sue
azioni di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione
all’albo provinciale delle Pro Loco.
Art. 11
Collegio dei
Revisori dei Conti
1.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti.
2.
I cinque Revisori devono essere tutti eletti dall’Assemblea con votazione
segreta. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero
dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due quali supplenti.
3.
Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i
componenti il Collegio.
4.
I Revisori effettivi e quelli supplenti durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
5.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione
dell’Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma
di legge.
6.
Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di
cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in
pegno, cauzione o custodia.
7.
I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione,
secondo le competenze di cui ai commi precedenti.
8.
Il collegio dei revisori dei conti può chiedere notizie
sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
9.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell’apposito
libro.
10.
I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con voto consultivo.
Art. 12
Collegio dei
Probiviri
1.
Ai sensi del presente articolo, i Soci sono obbligati a rimettere
alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro
e con gli organi sociali.
2.
Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno
indicati l’oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il
termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.
3.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da
due supplenti, eletti dall’Assemblea fra persone competenti in materia, anche
non soci.
4.
I componenti ed il Presidente del Collegio vengono eletti con le
stesse modalità del secondo e terzo comma dell’art. 11.
5.
I Probiviri durano in carica quattro anni a partire dalla data di
nomina e possono essere confermati nell’incarico.
6.
Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando
lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando
alle parti eventuali termini per la
presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche
ove non sia diversamente regolato dal presente Statuto.
7.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere emesse entro
trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Collegio ha ricevuto il
ricorso.
8.
Il Collegio dei Probiviri di una Pro Loco Unpli, prima di
pronunciarsi, può chiedere il parere dell’omologo Collegio dell’Unpli Abruzzo.
La circostanza porta a 60 i giorni entro cui il Collegio deve pronunciarsi dal
ricevimento del ricorso.
9.
In ogni caso, le pronunce del Collegio dei Probiviri della Pro Loco
sono definitive.
Art. 13
Responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale
1.
Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
tutti i membri del Consiglio Direttivo.
2.
I membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e
solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che
rappresentano l’Associazione nell’ambito del mandato loro conferito.
3.
E’ facoltà esclusiva dei soli membri del Consiglio Direttivo
deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come delegato il
Presidente.
4.
E’ fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto della
Pro Loco Casauria di Tocco da Casauria di attenersi scrupolosamente al mandato
ricevuto per il compimento di un dato atto negoziale.
5.
La Pro Loco Casauria di Tocco da Casauria si assume nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse dai
rappresentanti dell’Associazione stessa nello svolgimento delle proprie
funzioni e poteri.
6.
Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia
commesso la violazione senza dolo o colpa grave.
Art. 14
Modifiche
statutarie
1.
Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte
all’Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa
dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di
voto.
2.
L’Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto
ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto
di voto.
3.
Delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Art. 15
Scioglimento e
liquidazione
1.
Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all’Assemblea
dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei
componenti.
2.
L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è validamente
costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei
quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.
3.
Delibera con la maggioranza dei 4/5 dei presenti.
4.
In sede di scioglimento e comunque di cessazione l’Assemblea ha
l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione che operi a
fini di utilità sociale.
5.
Il verbale dell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento
dell’Associazione deve essere inviato, a cura del Segretario verbalizzante,
alla Provincia di Pescara.
Art. 16
Disposizioni finali
1.
La Pro Loco Casauria di Tocco da Casauria ha l’obbligo di
comunicare entro il 31 dicembre alla Provincia di Pescara, al fine di
permettere l’aggiornamento dell’Albo, il numero dei soci iscritti
all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
2.
La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere alla Provincia, di volta in
volta, i verbali dell’Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli Organi
statutari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano l’eventuale
surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni
verificatesi, comprese quelle statutarie.
3.
Se la Pro Loco aderisce all’U.N.P.L.I (Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia), per il tramite del Comitato Regionale Unpli Abruzzo, ha l’obbligo
del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Unpli.
4.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa
richiamo alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute contenute
nel codice civile e alle norme in materia di associazioni senza scopo di lucro
contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e sue successive
modificazioni ed integrazioni e alla normativa regionale in materia di Pro Loco
e di Turismo.
Tocco da Casauria, 23 dicembre 2005
